RLS: elezione, comunicazione all’INAIL e obblighi di formazione

Come si elegge l'RLS, quando va comunicato all'INAIL e quali obblighi di formazione e aggiornamento prevedono il D.Lgs. 81/2008 e la contrattazione collettiva.
corso preposto per la sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura prevista dal D.Lgs. 81/2008, con il compito di rappresentare i lavoratori in tutte le questioni riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La normativa disciplina le modalità di elezione o designazione dell’RLS, gli obblighi di comunicazione all’INAIL e la formazione che il rappresentante deve ricevere, attribuendo un ruolo importante anche alla contrattazione collettiva.

Vediamo quali sono i principali adempimenti previsti per le aziende.

Chi è l’RLS e quali sono i suoi compiti?

L’RLS rappresenta i lavoratori nelle questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro e costituisce un punto di collegamento tra i dipendenti, il datore di lavoro e le altre figure della prevenzione aziendale.

Tra le sue principali attribuzioni, definite dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, rientrano:

  • Accedere ai luoghi di lavoro.
  • Essere consultato sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione.
  • Ricevere informazioni e documentazione relative alla sicurezza aziendale.
  • Segnalare situazioni di rischio e formulare proposte per migliorare la prevenzione.
  • Partecipare alla riunione periodica sulla sicurezza, ove prevista.

L’RLS svolge quindi un ruolo di rappresentanza e consultazione, senza sostituirsi al datore di lavoro nelle responsabilità relative alla sicurezza.

Come viene eletto o designato l’RLS?

L’art. 47 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza deve essere assicurata in tutte le aziende e unità produttive.

Le modalità di individuazione dell’RLS dipendono dalle dimensioni aziendali:

  • Aziende fino a 15 lavoratori: l’RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
  • Aziende con più di 15 lavoratori: l’RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti. In loro assenza, viene eletto direttamente dai lavoratori.

Le procedure di elezione o designazione sono disciplinate dalla contrattazione collettiva applicabile.

È importante ricordare che la scelta dell’RLS spetta ai lavoratori e non al datore di lavoro.

L’elezione deve essere documentata attraverso un verbale, da conservare agli atti aziendali.

Cosa succede se i lavoratori non eleggono un RLS?

Quando non viene eletto o designato un RLS aziendale, le relative funzioni sono svolte, secondo le disposizioni applicabili, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

L’RLST opera per più aziende appartenenti a un determinato territorio o comparto produttivo.

Le modalità di individuazione sono stabilite dagli accordi collettivi e dagli organismi competenti, tra cui gli organismi paritetici di riferimento.

Il sistema di rappresentanza territoriale può trovare applicazione anche nelle aziende con più di 15 lavoratori nelle quali non sia presente un RLS interno, salvo diverse intese collettive.

Comunicazione RLS all’INAIL: quando è obbligatoria?

Uno degli adempimenti a carico del datore di lavoro è la comunicazione telematica all’INAIL del nominativo dell’RLS, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 81/2008.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • In occasione della prima elezione o designazione dell’RLS aziendale.
  • Quando viene eletto o designato un nuovo rappresentante, diverso da quello precedentemente comunicato.

La comunicazione non deve essere ripetuta ogni anno se il nominativo rimane invariato.

Come effettuare la comunicazione

La trasmissione avviene attraverso il servizio telematico dedicato disponibile sul portale INAIL.

L’adempimento può essere effettuato direttamente dal datore di lavoro oppure da un soggetto delegato, ad esempio il consulente del lavoro.

È opportuno conservare sia il verbale di elezione o la documentazione di designazione, sia la ricevuta della comunicazione effettuata.

La mancata comunicazione è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 81/2008.

Formazione RLS: cosa prevede la normativa e cosa stabilisce il CCNL?

L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza riceva una formazione specifica e un aggiornamento periodico.

La normativa stabilisce i requisiti minimi della formazione, ma attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) il compito di disciplinarne le modalità, la durata e i contenuti specifici.

Prima di organizzare o acquistare un corso RLS è quindi fondamentale verificare le disposizioni del CCNL applicato dall’azienda.

Formazione iniziale: almeno 32 ore

La formazione iniziale deve avere una durata minima di 32 ore, di cui almeno 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e alle relative misure di prevenzione e protezione, con verifica dell’apprendimento.

Il programma deve comprendere almeno i seguenti argomenti:

  • Principi giuridici e normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
  • Ruoli e responsabilità dei soggetti della prevenzione.
  • Individuazione e valutazione dei rischi.
  • Misure di prevenzione e protezione.
  • Compiti e attribuzioni dell’RLS.
  • Tecniche di comunicazione.

Il CCNL applicato può prevedere requisiti ulteriori rispetto ai minimi stabiliti dalla legge.

Aggiornamento RLS: obbligatorio per tutte le aziende

L’aggiornamento periodico dell’RLS è obbligatorio indipendentemente dal numero di lavoratori.

L’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce:

  • Imprese con meno di 15 lavoratori: la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’aggiornamento periodico, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto alle dimensioni aziendali e al livello di rischio dell’attività svolta.
  • Imprese da 15 a 50 lavoratori: almeno 4 ore annue di aggiornamento.
  • Imprese con più di 50 lavoratori: almeno 8 ore annue di aggiornamento.

La modifica introdotta dal D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, ha espressamente previsto l’obbligo di aggiornamento periodico anche per le imprese con meno di 15 lavoratori.

Per queste ultime, tuttavia, la legge non stabilisce una durata minima né una periodicità annuale espressamente definita, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale.

È quindi necessario verificare il CCNL applicato, anche quando non contiene ancora disposizioni specifiche aggiornate alla modifica normativa.

Formazione RLS: presenza, videoconferenza o e-learning?

Anche le modalità di erogazione della formazione devono essere valutate tenendo conto delle disposizioni contrattuali applicabili.

La formazione può essere organizzata in presenza o in videoconferenza sincrona, modalità che consente l’interazione in tempo reale tra docente e partecipanti.

Per quanto riguarda l’e-learning, ossia la formazione online asincrona, occorre verificare le disposizioni del CCNL e il rispetto dei requisiti normativi applicabili.

Alcuni contratti collettivi prevedono espressamente la possibilità di svolgere la formazione iniziale e gli aggiornamenti RLS in e-learning.

La verifica del CCNL rimane pertanto un passaggio essenziale per individuare correttamente le modalità formative utilizzabili.

Il corso RLS di Adelfoi

Adelfoi organizza corsi di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, con docenti qualificati ed esperienza nella consulenza aziendale in materia di salute e sicurezza.

Le date dei prossimi corsi sono indicate nella pagina: RLS – Adelfoi S.r.l.

Il corso è articolato in quattro giornate di 8 ore, distribuite nell’arco di quattro settimane, per agevolare la partecipazione dei lavoratori e l’organizzazione delle attività aziendali.

Per informazioni sul calendario e sulle iscrizioni:

formazione@adelfoi.it

Adelfoi è a disposizione delle aziende anche per individuare i percorsi formativi più adeguati alle disposizioni del CCNL applicato.

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